Con
il Decreto n° 316/2000 e successive modificazioni
si è data attuazione al REGISTRO INFORMATICO
DEI PROTESTI tenuto dalle Camere di Commercio
andando a sostituire la pubblicazione cartacea
già effettuata dalle stesse Camere ai sensi
della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77.
Si è inteso così assicurare la
completezza, l'organicità e la tempestività
dell'informazione dei protesti su tutto il territorio
nazionale accrescendo così il livello di
certezza e trasparenza dei rapporti commerciali
ed andando altresì a tutelare e rafforzare
quella che era la prassi di "riabilitazione"
del soggetto protestato che avesse successivamente
adempiuto alla propria obbligazione.
I principali punti toccati dalla nuova normativa
hanno riguardato:
- le procedure per la comunicazione alle Camere
di Commercio delle notizie sui protesti nonché
le modalità per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato;
- le caratteristiche e modalità di tenuta
del registro;
- i contenuti delle registrazioni
- i termini entro i quali le registrazioni vanno
effettuate e messe a disposizione del pubblico
- il diritto alla cancellazione del soggetto
protestato
- le pubblicazioni non ufficiali delle notizie
di protesti da parte di chi organizza le stesse
in banche dati
Escludendo gli aspetti puramente tecnici è
il caso di soffermarsi su:
Celerità dell'informazione
Oggi la notizia di un protesto è disponibile
al pubblico entro massimo 40 giorni dalla sua
levata se questa è avvenuta nel primo giorno
del mese. Infatti, eliminata la necessità
dell'invio al Presidente del Tribunale, i pubblici
ufficiali abilitati trasmettono i dati "entro
il giorno successivo alla fine di ogni mese"
direttamente al Presidente della Camera di Commercio
competente e questa provvede alla pubblicazione
degli elenci nei "dieci giorni successivi
alla ricezione.
Certezza della informazione
L'art. 3-bis del DL 18 settembre 1995, n. 381
convertito, con modificazioni, nella legge 15
novembre 1995, 480, poneva l'esigenza di "rendere
univocamente identificabile il soggetto protestato".
La nuova norma così prevede che nell'atto
di protesto il debitore contro il quale il protesto
è levato deve essere identificato con l'indicazione
del nome, del domicilio, del luogo e della data
di nascita. Tali elementi devono essere integralmente
riportati nell'elenco trasmesso al presidente
della camera di Commercio competente e da questi
trascritti a fianco del nome del debitore protestato
nel "registro informatico".
Su tale disposizione si sono state avanzate alcune
interpretazioni tra cui anche quella, in assenza
dei dati, di sospendere la pubblicazione non risultando
adempiuta la previsione di legge; tanto non avrebbe
comunque risolto il problema della reperibilità
dei predetti elementi da parte dei pubblici ufficiali
abilitati alla levata del protesto.
A risolvere definitivamente il quesito è
giunta la legge 12 dicembre 2002, n. 273, che
all'art. 45 comma 1 ha introdotto una fondamentale
novità nella disciplina dei titoli cambiari
prevedendo tra i requisiti naturali e quindi essenziali
degli stessi l'indicazione, oltre al nome e cognome
dell'emittente o trattario, anche il luogo e la
data di nascita o, in alternativa, il codice fiscale.
Risulta evidente come si sia così risolto
uno degli aspetti più delicati: evitare
il danno morale ed economico derivante dai casi
di omonimia e contemporaneamente dare certezza
ai prenditori sulla solvibilità dell'emittente.
Diritto alla cancellazione del soggetto protestato
Anche in questo caso, dopo varie modifiche intervenute,
si è giunti alla definitiva stesura che
ha semplificato l'iter di "cancellazione"
del soggetto protestato e l'assoluto oblio dell'evento.
Così che, oggi, in base all'art. 2 della
legge 18 agosto 2000, n. 235 che ha sostituito
l'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
il debitore che, entro il termine di dodici mesi
dalla levata del protesto, esegua il pagamento
della cambiale o del vaglia cambiario protestati,
unitamente agli interessi maturati come dovuti
ed alle spese per il protesto, per il precetto
e per il processo esecutivo eventualmente promosso,
ha diritto di ottenere la "cancellazione"
del proprio nome dal registro informatico.
Inoltre, il debitore che provveda oltre il termine
dei dodici mesi può chiederne l'annotazione
sul citato registro informatico.
La procedura prevede la presentazione di "istanza"
, compilata su apposito modello, al solo Presidente
della Camera di Commercio competente per territorio
corredata del titolo quietanzato nonché
della quietanza relativa al versamento del diritto
camerale.
Su tale istanza il Presidente della Camera di
Commercio, sulla base dell'accertamento della
regolarità dell'adempimento, si pronuncia
entro il termine di venti giorni e, se positiva,
ne cura la cancellazione definitiva non oltre
cinque giorni dalla pronuncia.
Solo in caso di reiezione dell'istanza o di mancata
decisione sulla stessa nei termini innanzi riportati,
l'interessato può rivolgersi all'autorità
giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è
il giudice di pace del luogo di residenza del
debitore protestato.
Il diritto alla cancellazione, seguendo lo stesso
iter appena riportato, spetta a chi dimostri di
aver subito levata di protesto illegittimamente
o erroneamente a proprio nome.
Le pubblicazioni non ufficiali delle notizie
di protesti
Anche in questo caso sono stati posti paletti
importanti a tutela del debitore protestato.
Infatti, in base all'art 13 Decreto 9 agosto
2000, n 316, chiunque pubblica notizie dei protesti
è tenuto ad indicare la data alla quale
i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle
risultanze del registro informatico.
Tale disposizione si riferisce soprattutto a
chi organizza le notizie dei protesti in proprie
banche dati.
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